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venerdì, 6 Dicembre 2024

La sanatoria degli abusivi in sanità

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Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

Scritto da Claudio Mellana
La norma che prevede di sanare coloro che, per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, hanno esercitato una professione sanitaria senza possedere il titolo abilitante viene presentata dal Governo come una norma necessaria per salvaguardare il posto di lavoro a migliaia, forse decine di migliaia, di lavoratori che hanno esercitato un’arte sanitaria senza mai aver conseguito il regolare titolo di studio.
Come suole dirsi, di buone intenzioni è lastricato l’inferno, e in questo caso la normativa sembra non solo  non essere in grado di raggiungere l’obiettivo prefissatosi ma di ingenerare una enorme mole di conflittualità, illusioni e gravi pericoli per i cittadini.
Vediamo perché.
È senz’altro vero che nel comparto della sanità vi sia chi ha esercitato e/o esercita mansioni esclusive di determinati profili sanitari senza avere mai conseguito il titolo di studio previsto dalle leggi vigenti. Ed è altrettanto vero che coloro i quali vengono sorpresi a commettere il reato (art. 348 c.p.) di esercizio abusivo di una professione rischiano da sei mesi a tre anni e da diecimila a cinquantamila euro di sanzione.
Sanzione che è anche maggiore per i datori di lavoro che ne hanno utilizzato le prestazioni consapevoli dell’abuso, ricavandone un ingiusto e indebito profitto.
Pertanto il rischio sarebbe, se sorpresi dai nuclei di vigilanza delle aziende sanitarie i quali evidentemente incidono ben poco sul fenomeno, di veder licenziati i lavoratori abusivi.
Tuttavia questo può accadere solo e unicamente nel settore della sanità privata perché nel pubblico il lavoratore, assunto per concorso per un determinato profilo, che eserciti abusivamente una professione sanitaria, non sarà mai licenziato ma ricondotto ad esercitare le mansioni del profilo oggetto della sua assunzione. Certo potrebbe essere sanzionato ma lo saranno anche i suoi superiori evidentemente conniventi.
Dunque il primo dato incontrovertibile è che la norma è stata scritta palesemente a favore della sanità privata, la quale in un sol colpo si troverà sanati  i reati commessi senza magari dover sborsare un soldo dell’indebito arricchimento ottenuto per aver assunto dipendenti non qualificati.
E qui sorge un problema sindacale di enorme rilevanza.
Il comma 283/quinques dice infatti che l’iscrizione negli elenchi speciali ordinistici, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro.
Cosa significa?
Nel pubblico è chiaro, non si può essere inquadrati ad un livello diverso da quello acquisito per concorso. Con il nuovo titolo si potrà solo partecipare al primo concorso utile.
Ma la norma è appropriata per il settore privato?
L’art. 2103 del codice civile dice che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”
Il comma 283/quinques non modifica il codice civile e dunque pare esserci una sorta di aporia tra le due norme.
A mio avviso ai lavoratori che hanno esercitato senza titolo e che verranno sanati il datore di lavoro dovrà dare un inquadramento corrispondente alla mansione esercitata e pagarli quindi per il nuovo, e spesso  più alto, inquadramento. Siamo sicuri che i datori di lavoro lo faranno? E gli eventuali arretrati di quelle che sono state a tutti gli effetti mansioni superiori verranno corrisposti a seguito della certificazione, quindi dell’ammissione dell’indebito, che il datore di lavoro deve fare per permettere al lavoratore di sanarsi iscrivendosi nello speciale albo del relativo ordine professionale?
E di fronte alla autodenuncia dei datori di lavoro sia pubblici che privati di aver fatto esercitare professioni sanitarie in assenza del previsto titolo potrà la magistratura far finta di nulla?
Infine, il punto a mio avviso più grave è che la norma non prevede nessuna protezione per i cittadini nel caso, praticamente certo,  di rilascio di false attestazioni relative ai tre o più anni di esercizio della professione sanitaria. Cosa che permetterà di iscriversi agli elenchi speciali anche a chi non avrà la ben che minima competenza nella materia. Costoro potranno proporsi anche come liberi professionisti con gli evidenti rischi che i cittadini correranno nell’affidarsi a loro.
Da chi e come saranno verificate le certificazioni?
Inoltre la norma, scritta in evidente fretta e incompetenza, nello stabilire i tre anni nell’arco dei dieci non dice se in quei tre anni la professione dovesse essere esercitata per un arco di temporale minimo.
Scritta come è scritta un’ora al mese per tre anni diventa dunque requisito sufficiente.
Anche solo da questo particolare si capisce quanto sia vergognosa e scandalosa questa norma.

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