20.4 C
Torino
sabato, 27 Luglio 2024

Lavoro e disabilità, ecco cosa sapere

Più letti

Nuova Società - sponsor
Redazione
Redazione
Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

Scritto da Angelo Catanzaro

In questo secondo articolo della rubrica “DIRITTI”, dedicata alle persone con disabilità, parliamo di inserimento lavorativo delle categorie protette iscritte al collocamento mirato del centro d’impiego di competenza, ai sensi della legge 68/99.
Ma prima lasciatemi ringraziare la segreteria della UILP Piemonte e l’Associazione ADA, che permetteranno all’Ufficio H regionale di avere una sede in Via Bossoli 97 a Torino. Nella nostra nuova sede sarà possibile ricevere assistenza non soltanto per ottenere i diritti per la disabilità, ma tutti potranno ricevere assistenza fiscale e previdenziale. Vi terrò aggiornati in merito alla data di apertura e sui servizi erogati.

L’articolo 1 della legge 68/99 fornisce i dettagli sui requisiti dei lavoratori che sono inclusi nelle categorie protette.
Per iscriversi alle liste delle categorie protette, occorre possedere alcuni requisiti indispensabili:
– età minima 15 anni
– non aver raggiunto l’età pensionabile
– essere disoccupati
– avere la certificazione di invalidità civile
– disporre di accertamento della disabilità, infatti per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario diverso da quello dell’handicap e dell’invalidità.

Tale accertamento prevede competenze diverse in relazione al tipo di invalidità. L’esito dell’accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n. 68. Pertanto, se la valutazione delle capacità residue non è già stata effettuata in sede di accertamento di invalidità, deve essere richiesta. Potete prenotare la visita presso le sedi del Patronato Ital.

Se il soggetto con  disabilità o invalido non è in grado di recarsi personalmente presso un Centro per l’Impiego, esiste la possibilità di delegare un famigliare o una persona di fiducia.

Per effettuare (gratuitamente) l’iscrizione alle categorie protette occorre recarsi al Centro per l’Impiego della città di domicilio.
il Decreto Lgs. 150/2015, meglio conosciuto come Jobs Act, ha modificato la disciplina dello stato di disoccupazione. Infatti l’art. 19 del decreto contiene le nuove disposizioni sullo stato di disoccupazione che eliminano l’istituto della “conservazione”, che consentiva di acquisire lo stato di disoccupazione o di mantenerlo a chi svolgeva un’attività lavorativa che comportasse, nel corso dell’anno solare, un reddito lordo non superiore a € 8.000,00 per lavoro dipendente – anche lavoro a chiamata o intermittente – o a progetto e non superiore a € 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale. Per effetto della nuova normativa coloro che si trovano in una delle condizioni sopra descritte sono considerati occupati e non potranno rilasciare quindi la dichiarazione di immediata disponibilità.
Un altro grande problema è la scarsa conoscenza della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento), la quale  infatti non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo. Ad oggi, molte persone con disabilità, i loro famigliari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’inserimento lavorativo.

A questo proposito riteniamo che sia fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile. In passato, con il riconoscimento di invalidità civile, purtroppo ancora in attesa di riforma, venivano valutate anche le potenzialità lavorative della persona disabile ed il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni). Infatti, sul verbale di invalidità, di fronte all’attribuzione di una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”. Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.

Nello specifico, sono indicate diverse tipologie di disabilità:
Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%.
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio.
Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi.
Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.

La legge 68/99 determina l’obbligo per le imprese, pubbliche o private, di assumere personale appartenente alle categorie protette.
La percentuale varia in proporzione alle dimensioni dell’azienda e al numero di lavoratori che ospita:
aziende da 15 a 35 dipendenti → obbligo di assumere almeno 1 soggetto appartenente alle categorie protette
aziende da 36 a 50 dipendenti → obbligo di assumere almeno 2 soggetti appartenenti alle categorie protette
aziende oltre 50 dipendenti → obbligo di assumere il 7% di soggetti appartenenti alle categorie protette

Occorre precisare che nel computo della percentuale bisogna considerare esclusivamente i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Non rientrano nel calcolo i dirigenti, il personale con contratto a tempo determinato, di apprendistato, o gli addetti al telelavoro. Non ci sono solo obblighi per le aziende, anzi sono previste dalla normativa anche alcune agevolazioni, finalizzate a incentivare le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette e cioè :
fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità oltre il 79%
fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l’inserimento di lavoratori con un handicap intellettivo e psichico (a prescindere dalla percentuale di invalidità)
fino a 5 anni di fiscalizzazione del 50% per l’inserimento in azienda di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67 e 79%
rimborso parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro a soggetti con percentuale di invalidità superiore al 50% o per predisporre tecnologie finalizzate al telelavoro.

Sono previsti, inoltre, alcuni casi di esonero:
– aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato
– aziende in fase di ristrutturazione, o riorganizzazione aziendale che abbiano dovuto adottare interventi – straordinari di integrazione salariale
– aziende in mobilità
– aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Le aziende possono scegliere se assumere un appartenente alle categorie protette per chiamata nominativa (tramite selezione diretta del lavoratore da assumere), oppure per chiamata numerica (contattando le risorse attraverso le liste dei Centri per l’Impiego).
Le imprese che non ottemperino agli obblighi previsti dalla legge sono perseguibili di sanzioni amministrative, stabilite dalle direzioni provinciali del lavoro.
Originariamente, l’art. 15, co. 5 della Legge sul collocamento obbligatorio stabiliva che la sanzione per mancata assunzione di un soggetto appartenente alla categoria protetta si applicava una volta trascorsi 60 giorni da quando sorge l’obbligo.
La sanzione amministrativa, ovviamente, si consumava esclusivamente per cause imputabili al datore di lavoro, ed era pari a lire 100.000 (euro 62,77) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risultava non occupato nella medesima giornata.
Successivamente, il Decreto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha sostituito l’importo sanzionatorio, con quello del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis della L. n. 68/1999 (30,64 euro) e moltiplicato per cinque volte. Quindi, dall’8 ottobre 2016 la sanzione risulta essere di 153,20 euro (30,64 euro moltiplicato per 5) per ogni giorno lavorativo di “scopertura”.
Proprio per tale ragioni l’azienda ha l’obbligo di produrre il Prospetto Informativo Disabili: un documento che va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, dove si indica la situazione occupazionale dell’azienda – ovvero quanti lavoratori conta – per la verifica degli adempimenti rispetto all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o con disabilità. Il mancato invio di tale prospetto fa scattare una multa pari a 635,11 euro, oltre 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. Peccato che i centri dell’impiego ad oggi  non sono messi nelle condizioni di poter rispettare questo obbligo fondamentale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e come sempre ci sono regioni virtuose, come  il Veneto ad esempio, che fa rispettare tale obbligo e altre come il Piemonte che invece non lo ritiene un obbligo. Nei mesi scorsi in qualità di responsabile dell’Ufficio H della UILP Piemonte, ho chiesto che venisse pubblicato il Prospetto Informativo Disabili e la risposta del funzionario competente dell’Agenzia Piemonte Lavoro è stata che non vi è l’obbligo di renderlo pubblico.
La pubblicazione di tale prospetto faciliterebbe il contrasto alla disoccupazione delle persone con disabilità che ad oggi si attesta intorno all’83%, il che, come ho avuto già modo di scrivere in un articolo su “Nuova Società” ( https://bit.ly/2ksKfpI ) è davvero preoccupante.
Una delle ragioni principali del mancato collocamento è dovuto senz’altro al basso livello di scolarizzazione delle persone con disabilità. In Piemonte solo il 2,9% delle persone con disabilità sono laureate mentre il 7,5 ha solo il titolo di diploma di scuola media superiore. Altra grave criticità è dovuta ai centri per l’impiego, perché  non sono attrezzati per aiutare le categorie protette ad essere collocate, infatti solo il 2% dichiara di aver trovato lavoro grazie all’ente e il restante 15% dichiara di averlo trovato con le agenzie per il lavoro specializzate come la “Cooperativa Orso” o Randstad HOpportunities  (qui l’elenco completo delle agenzie  https://bit.ly/2kRLOh4 ). Le persone con disabilità hanno diritto all’assegnazione del Buono servizi al lavoro, finanziato dal Fondo regionale disabili https://bit.ly/2kooabP ).

Ma la responsabilità principale è quella culturale, perché , ancora oggi, la persona con disabilità è vista il più delle volte come un peso all’interno delle aziende private e pubbliche, mentre  ci si aspetterebbe che almeno le aziende pubbliche avessero  un minimo di consapevolezza, il che invece non avviene.
Qualche settimana fa mi ha scritto A.B. dicendomi che il comitato etico di un grande ospedale di Torino, forse il più importante, non le aveva confermato il contratto di lavoro dopo i mesi di prova perché  lei non soddisfaceva le loro esigenze. Ora premetto che se davvero lei non era in grado di soddisfare le loro necessità è giusto che non sia stata confermata, ma davvero le hanno dato la possibilità di inserirsi all’interno di quel contesto lavorativo fornendole tutto il supporto necessario ?   Io conosco benissimo la persona in oggetto e so che sarebbe stata in grado di poter svolgere quel tipo di attività se davvero fosse stata accolta. Ho avuto il piacere di conoscerla all’interno di “IO LAVORO H”, la divisione dedicata alle persone con disabilità della job fair internazionale “IO LAVORO” nata nel 2005, organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro  per permettere alle persone con disabilità di trovare lavoro. Grazie ad “IO LAVORO H”, migliaia di persone iscritte al collocamento mirato hanno trovato lavoro in questi anni. Purtroppo è notizia di questi giorni che l’appuntamento del prossimo ottobre sarà rinviato per ragioni riconducibili a problemi gestionali e amministrativi in capo all’Agenzia Piemonte Lavoro. Spiace constatare che per l’ennesima volta, per inefficienze amministrative, si perderà un’altra valida occasione di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro.

Mi auguro che questo articolo vi abbia soddisfatto. Come sempre aspetto i vostri riscontri. Non esitate a scrivermi a  ufficioh@uil-pensionati.it  oppure a telefonarmi al 389.99.88.939
Nel prossimo articolo parleremo di diritto alla mobilità.

- Advertisement -Nuova Società - sponsor

Articoli correlati

Nuova Società - sponsor

Primo Piano