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sabato, 27 Luglio 2024

Il faticoso diritto degli usurati

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Nuova Società nasce nel 1972 come quindicinale. Nel 1982 finisce la pubblicazione. Nel 2007 torna in edicola, fino al 2009, quando passa ad una prima versione online, per ritornare al cartaceo come mensile nel 2015. Dopo due anni diventa quotidiano online.

di Giovanni Avonto

Quale differenza fra la flessibilità del pensionamento – di cui si discute oggi – e l’accesso anticipato al pensionamento per lavori usuranti? Nel primo caso sindacato, parlamento e governo sembrano cercare una soluzione con porte di uscita dallo sbarramento creato dalla legge Fornero, in ogni caso pagando una penale.

I lavori usuranti sono invece un terreno dibattuto e rivendicato come abbuono previdenziale fin dal tempo della riforma Amato (legge 421/1992). Dunque chi ha diritto a questo anticipo del pensionamento avendo esercitato lavori usuranti? Per esempio i lavoratori delle costruzioni hanno diritto di accesso?

Il criterio generale definisce lavori usuranti quelli per cui è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, in condizioni che non possono essere rimosse da misure idonee.

Vediamo il percorso a ostacoli incontrato nella storia per questo diritto.

Il decreto 374/1993 comprendeva una tabella che individuava dettagliatamente i lavori considerati particolarmente usuranti, e quindi meritevoli di accedere al beneficio. Tra i lavori previsti per i lavoratori del settore costruzioni figuravano quelli in gallerie, fognature, e i lavori in altezza (cioè su scale aeree, ponti a sbalzo, gruisti e copritetto…).

Ma un conto è definire la platea degli usurati rispetto alla generalità dei lavoratori (in modo che mansioni e criteri abbiano una obbiettività e non creino conflitto fra i lavoratori) e altro conto è avere le risorse disponibili per rispondere alla questione usuranti e pensione, cioè riduzione dell’età anagrafica e contributiva richiesti per legge.

Teniamo anche conto che sono occorsi sei anni per arrivare a costituire una commissione tecnico-scientifica (legge Dini del 1995) che definisse i criteri per avere un indicatore globale dell’usura (risultati recepiti nel decreto Salvi del 1999, che restringeva le tipologie previste nel ’93, per esempio non includendo i lavori in altezza). Si iniziò con la legge Finanziaria 2001 a mettere a disposizione risorse per 6 mila lavoratori ammessi.

Però passarono altri sette anni perché un negoziato sindacale e poi la legge 247/2007 sancisse il diritto come norma; e poi come esigibilità piena e concreta per una platea ben precisa col decreto legislativo 67/2011.
Cioè il percorso è stato complesso per arrivare, attraverso la consultazione delle parti sociali e il lavoro delle commissioni parlamentari, a una normativa che mettesse ordine alla materia e uno specifico regime previdenziale per categorie di lavoratori ben individuate.

Attualmente possono esercitare il diritto di pensionamento anticipato i lavoratori impegnati in attività previste dal decreto Salvi, e in quelle successivamente introdotte: lavoro notturno (2003), linee a catena di montaggio e conducenti di veicoli pesanti per il trasporto pubblico (2007). I requisiti oggettivi sono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e lo svolgimento dell’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Ma ci sono disposizioni che rendono difficile l’applicazione (come l’attività usurante anche nell’ultimo anno di lavoro).

Insomma siamo a oltre vent’anni di discussioni, tentativi, rallentamenti, difficoltà per un pilastro pensionistico che ha avuto conferme a livello internazionale (ILO) e in Europa (Comitato Economico Sociale 2002).

Ma la realtà è che il fondo lavori usuranti previsto nelle successive leggi di stabilità è sottoutilizzato, oppure il governo dirotta quote di questo fondo verso altre utilizzazioni per finanziare interventi non previdenziali.

I sindacati Cgil, Cisl e Uil nella loro ultima piattaforma rivendicativa (2015) hanno riproposto la questione del pensionamento anticipato dei lavoratori con attività particolarmente faticose e pesanti: dovrebbero essere inclusi anche gli edili che svolgono lavori in altezza.

 

Pubblicato nel numero del 15 giugno del mensile Nuovasocietà

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