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sabato, 27 Luglio 2024

Ultras e racket, Cassazione: “Juventus pesantemente condizionata”

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Per la Cassazione sono “numerosissimi” gli elementi  indicativi di una “azione convergente delle frange estreme della tifoseria, volta a condizionare pesantemente le scelte della società nella distribuzione di abbonamenti e biglietti mediante minaccia anche esplicita di porre in essere iniziative pregiudizievoli per il club, viste anche le sanzioni irrogabili alla società a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti dei propri tifosi”. Numerosissimi dicevamo, a partire dalla denuncia del manager juventino Alberto Pairetto, delegato dalla società guidata da Andrea Agnelli a tenere i rapporti con gli ultras.

La Cassazione da così pieno riscontro all’inchiesta della Procura di Torino, per le presunte estorsioni alla Juventus, che lo scorso 16 settembre ha portato all’arresto di 16 ultras. Inoltre gli “ermellini’ sono contrari alla revoca dei domiciliari concessa a uno di loro, Giuseppe Franzo, definito da Agnelli “un consigliere”, e hanno accolto il ricorso del pm contro l’ordinanza che il 26 settembre lo ha rimesso in libertà. Non solo. Viene convalidato il carcere per Umberto Toia, leader di “Tradizione”.

Secondo la sentenza 7265 depositata oggi, è «fondato» il ricorso del pm «in ordine alla ritenuta assenza di gravi indizi di colpevolezza per lo stesso reato di estorsione in concorso, contestato a Giuseppe Franzo». La Suprema Corte rileva che il tribunale del riesame nell’ordinanza che ha liberato Franzo dai domiciliari ha ritenuto che anche lui – indicato da Andrea Agnelli nella sua deposizione agli inquirenti come «sounding border, un consigliere» del club – «avesse apportato un contributo concorsuale» escludendo però, per quanto riguarda questo indagato, «la sussistenza del dolo» nelle presunte estorsioni e minacce per ottenere dalla Juve abbonamenti e biglietti in cambio di ordine all’Allianz Stadium che, altrimenti, sarebbe stato teatro delle violenze degli ultrà con multe alla società.

Per la Cassazione, il ragionamento del riesame è «contraddittorio», in quanto «ha riconosciuto a Franzo il ruolo di intermediario, esaminando numerosi elementi che risulterebbero indicativi del dolo in concorso, fra i quali anche il contenuto di varie telefonate avute con Pairetto e quello della conversazione ambientale del 21 giugno 2018, che sembrano suggerire una consapevole cointeressenza di Franzo, presente a tutti gli incontri con i gruppi Ultra, anche se lo stesso non apparteneva ad alcuno di essi, ed una adesione alle loro richieste ed iniziative”. Per la Cassazione inoltre “non risulta affatto chiaro, ed anzi pare smentito, che Franzo avesse agito nell’interesse della vittima», ossia della Juve. «Riconoscere il suo contributo causale alla condotta intimidatoria dei gruppi ed affermare nel contempo l’assenza di volontà concorrente è valutazione argomentata in modo contraddittorio ed anche erroneo», affermano gli “ermellini” che danno piena ragione al reclamo del pm dicendo che non ha alcuna importanza la “percezione” che la “vittima” – il club juventino – aveva del ruolo di Franzo.

Ora la sua posizione torna al vaglio del riesame di Torino. Inammissibile il ricorso di Toia contro la custodia in carcere: condannato a pagare duemila euro alla cassa delle ammende.

 

 

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