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sabato, 27 Luglio 2024

Ream, dall’analisi tecnica gli errori di Appendino

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L’analisi tecnica sul caso Ream, chiesta dal giudice per l’udienza preliminare Alessandra Pfiffner per chiarire vari aspetti di quel debito da cinque milioni di euro non iscritto al primo bilancio della Città di Torino sotto l’amministrazione Appendino, si è conclusa nei giorni scorsi.

I periti Riccardo Mussari e Patrizia Ruffini hanno concluso il loro lavoro, incominciato il 29 marzo scorso, quando il gup nell’udienza preliminare in cui è imputata la sindaca Chiara Appendino per falso ideologico in atto pubblico e abuso d’ufficio ha stabilito che bisognava prendere quella direzione.

Con la sindaca sono imputati l’assessore al Bilancio Sergio Rolando, l’ex capo di gabinetto di Appendino, Paolo Giordana, e Paolo Lubbia, direttore finanziario.

Quei cinque milioni di caparra della Ream, la società che versò il denaro come prelazione per la vendita dell’area ex Westinghouse, restituiti solo dopo che scoppiò il caso due anni fa, ma che non erano stati iscritti a bilancio, secondo quel poco che trapela dalla perizia e che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal “Corriere della Sera” di Torino, non vennero correttamente registrati già nel 2012, ai tempi della giunta Fassino, ma Appendino per ben quattro volte non ha corretto l’errore, alterando di fatto due rendiconti: quello del 2016 e quello del 2017.

I periti hanno rilevato come quei cinque milioni di euro appena incassati vennero contabilizzati in origine «l’aver registrato l’introito (nel 2012, ndr) come entrata derivante da alienazioni di beni patrimoniali (a titolo di plusvalore) ha fornito una rappresentazione sbagliata». Si legge sul “Corsera” che «l’operazione per come è stata registrata appare un’operazione definitivamente conclusa di compravendita — scrivono gli esperti — il comune vende, ream compra e paga, il comune consegue una plusvalenza. Tutto ciò non rappresenta quanto è accaduto, come risulta dal contratto preliminare». « La scelta fatta dal comune ha consentito l’utilizzo delle somme introitate a vantaggio dell’equilibrio di parte corrente». Quindi, secondo i periti: «la non corretta contabilizzazione dell’operazione ha impedito poi di rendere palese sin dal suo sorgere, ovvero dal 28 dicembre 2012, il debito verso Ream».

A questo punto sono utili delle precisazioni, perché il mosaico è molto complesso.

Proviamo a ricostruire i passaggi noti fino al 2016: la somma di cinque milioni incassata dal Comune nel nel 2012, che non è non solo “accertata” con la firma del preliminare, ma anche incassata, è derivante da dismissione di diritto di superficie (diritto reale). È una dismissione immobiliare. A tutti gli effetti.

Esattamente come, ad esempio, il Motovelodromo il cui destino verrà discusso a breve in consiglio comunale a Torino. In altre parole in quel dato momento, il Comune, forte di un contratto che in sostanza diceva che Ream si impegnava a comprare, a meno che non arrivasse qualcun altro al suo posto, considerò come certa l’entrata.

Ed in effetti, questa previsione non si rivelò sbagliata. L’entrata fu effettivamente conseguita, e non solo una volta. Dato l’importo, poi, tale somma, in relazione alle dimensioni del bilancio del Comune, non avrebbe comunque portato significativa modifica dell’andamento dei conti, traspare dalla perizia.

Va da sé che tali somme furono anche spese visto che il buon senso porta il Comune a spendere i soldi che ha in cassa tutte le volte che li ha senza ricorrere a tesoreria (che ha un tasso a debito del 4%).

E del resto, se si firma un contratto preliminare per vendere un alloggio e l’acquirente versa la caparra (ai sensi del codice civile in un contratto di compravendita non è una “cauzione”) quella somma non viene accantonata scegliendo invece di usare soldi prestati da una banca al tasso del 4%, ma vengono spesi come uno meglio ritiene. E ha piena titolarità a farlo proprio perché si tratta di caparra.

Se poi il contratto non va a buon fine si deve essere in grado di restituirla, questo si. Ma la caparra è a tutti gli effetti giuridici una parte del corrispettivo. E per le condizioni dell’accordo, il Comune doveva restituire quella somma solo quando avesse trovato un altro acquirente definitivo al posto di Ream. E se un contratto identifica un acquirente certo , fatto salvo l’arrivo di un altro acquirente a condizioni uguali o migliori, la vendita è sostanzialmente realizzata.

Ma la condotta del Comune l’anno precedente trova conferma (e coerenza) quando quell’acquirente fu trovato. Al perfezionamento del contratto col terzo il Comune di Torino iscrisse correttamente in entrata 14.716.500 (19.716.500 meno 5.000.000 già incassati l’anno prima). Poi arrivarono impugnative e contenziosi e il tutto si bloccò. Tale entrata fu successivamente radiata dal bilancio. In mezzo ci sono stati ricorsi, contenziosi e evidentemente l’indeterminatezza portò il Comune a bloccare tutto. Niente nuovo acquirente, e quindi niente restituzione della caparra. Nel 2016 infine un’altra gara, bandita dalla giunta Appendino, ha re-iscritto l’entrata nel dicembre 2016. Per la precisione con la determina del 30 dicembre 2016.

Eccoci quindi al 2016. La giunta Appendino, a quel punto, avrebbe dovuto tenere quantomeno la stessa prudenza del 2013 contabilizzando nuovamente solo i 14.716.500 e invece re-iscrisse, pareggiando il suo bilancio, 19.716.500, non restituì i 5.000.000 di cui a quel punto maturava – certamente – l’obbligo alla restituzione., né tantomeno iscrive il debito (a questo punto si, certo e esigibile) verso Ream.

Questa è la contestazione formulata dalla Procura di Torino. Tant’è che i periti parlano di “mancata iscrizione (nel 2016, ndr) non più corretta e giustificabile” .

Questo l’oggetto da cui originano tutti gli altri presunti falsi seguenti che a quanto pare gli stessi periti affermano ci siano stati. Ne sono poi seguiti, nel 2017 , atti, riunioni, e altre circostanze che sono state vagliate dagli inquirenti e che sono alla base della richiesta di rinvio a giudizio di sindaca e altri membri della sua amministrazione.

 

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