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sabato, 27 Luglio 2024

La prescrizione delle cartelle di (ex Equitalia). Controlliamo prima di rottamare

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di Giuseppe Sbriglio*

La prescrizione è un istituto che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo, penalizzando colui che trascura il proprio credito. In ambito esattoriale, una adeguata consapevolezza di questo Istituto può realizzare un sostanziale beneficio in favore del contribuente indebitato.

Il contenzioso in materia di prescrizione comporta lo scontro ancora oggi tra due tesi che si possono riassumere, semplificando, in quella decennale e quinquennale.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 2016, la Pubblica Amministrazione ha subito un grande contraccolpo in quanto i Giudici di legittimità hanno sancito che in ambito esattoriale non può applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione con riferimento ai debiti contributivi.

Tale somma statuizione, per l’ampiezza con cui è stata resa, ha sviluppato un dibattito estensivo su tutte le pretese esattoriali.

In sostanza, si è preso definitivamente atto che ai crediti Inps ed Inail, fatte salve alcune residuali eccezioni e la perdurante resistenza degli agenti della riscossione, debba applicarsi il termine breve prescrizionale a condizione che non sussista un pronunciamento giudiziale a conferma del debito.

Tale considerazione, per una questione di simmetria, deve necessariamente applicarsi anche alle sanzioni amministrative riferite alla legge 689/81 tra le quali spiccano quelle della circolazione stradale.

Medesima considerazione vale per i tributi locali in quanto ne risulta assodata la valenza periodica, con conseguente applicabilità della prescrizione breve prevista espressamente dall’art. 2948 n. 4 c.c.

In ambito tributario occorre invece adottare un atteggiamento di maggiore prudenza, nonostante i tempi risultino maturi per una generalizzata applicazione del principio anzidetto.

Nelle commissioni tributarie risulta infatti emergente da ultimo l’apertura alla prescrizione breve a tutto campo. Non risulta infatti ragionevole negare il carattere di periodicità ai tributi derivanti da dichiarativi periodici quali le imposte dirette, l’iva e l’irap nonostante la precedente giurisprudenza.

Come dato atto nella sentenza 23397/16, può verificarsi che alcuni indirizzi di Giustizia siano riprodotti senza un adeguato vaglio ed applicati meccanicamente. Ciò ha comportato in passato una erronea linea interpretativa che, tuttavia, il lavoro degli operatori del diritto ha più volte consentito di riadattare nel senso del rispetto delle regole e di equità.

Si evidenzia tra l’altro che le sanzioni tributarie sono riferite da molti anni ormai ad un termine prescrizionale breve e dunque non si vede ragione per divaricare i termini prescrizionali delle imposte. A ciò si aggiunga che l’Agente della riscossione ha l’onere di conservare la documentazione esattoriale per soli cinque anni, dalché risulta illogica la previsione di un termine più ampio per la tutela di tali crediti.

In ultima analisi è bene osservare che le modalità di introduzione di un contenzioso su tali argomenti deve passare da una opportuna valutazione di determinazione di scelta del giudice, delle modalità e delle tempistiche.

La difesa del contribuente può infatti essere subordinata al verificarsi di specifici eventi che innescano l’interesse e la legittimità all’opposizione.

Spero inoltre che il legislatore non recepisca alcune bozze di cui si narra nei due rami del parlamento che cancellerebbero lo sforzo di anni, produrrebbero effetti devastanti e minerebbero la certezza del diritto.

Concludo invitando i consumatori a far analizzare la documentazione, nello specifico gli estratti di ruolo relativi alla situazione debitoria, al fine di poter valutare eventuali azioni tese ad invalidare le cartelle di Equitalia (ora Agenzia Entrate Riscossione ) prima di rottamare o rateizzare il debito .
*Delegato Adusbef (associazione consumatori)

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