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martedì, 3 Dicembre 2024

Emergenza abitativa, il dramma di Torino

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Federico Depetris
Federico Depetrishttp://www.avvocatodepetris.it/
Avvocato del Foro di Torino (per la biografia completa visitare il sito internet www.avvocatodepetris.it) è appassionato di scrittura, politica e di storia del diritto. Collabora con Nuova Società curando la rubrica “Aequitas” dove si approfondiscono tematiche giuridiche e argomenti di attualità.

A Torino vengono eseguiti circa 4.000 sfratti all’anno. Decine di migliaia di persone ogni anno in città perdono la casa e rischiano di finire in mezzo ad una strada.

La stragrande maggioranza degli sfratti avviene per morosità, ossia per il mancato pagamento dei canoni di locazione. La crisi economica, l’assenza cronica di un lavoro stabile, sicuro e ben pagato costringono migliaia di famiglie a non pagare il canone pur di poter continuare a garantire il soddisfacimento delle esigenze quotidiane di vita (cibo, vestiario, bollette etc.).

È bene sapere che quando iniziano a sorgere le prime difficoltà economiche e si ipotizza che non si riuscirà più a pagare il canone, bisognerebbe recarsi immediatamente in Comune e dagli assistenti sociali per esporre i propri problemi e richiedere assistenza. Questo accorgimento potrà rendere più semplice l’eventuale successiva ammissione all’Emergenza abitativa e quindi ottenere un tetto dopo l’esecuzione dello sfratto.

Quando il proprietario di casa notifica l’atto di citazione per la convalida dello sfratto, l’inquilino dovrebbe organizzarsi per partecipare all’udienza che vede indicata nell’atto e parteciparvi personalmente al fine di richiedere al giudice il “termine di grazia” e poter così guardagnare un po’ di tempo (al massimo 90 giorni) per cercare di sanare la morosità.

Per sanare la morosità l’inquilino potrà anche provare a rivolgersi all’agenzia LOCARE del Comune di Torino che può mettere a disposizione delle risorse per trovare un accordo con il proprietario di casa.

Una volta che lo sfratto verrà convalidato, bisognerà poi avanzare presso i competenti uffici del Comune di residenza, la domanda di emergenza abitativa.

Il Comune di residenza infatti sarà tenuto a reperire, previo accoglimento della domanda di emergenza abitativa, una sistemazione abitativa al nucleo famigliare sotto sfratto. La sistemazione abitativa che potrà essere reperita di regola è solo temporanea (massimo due anni), tuttavia potrà essere utile per ottenere l’assegnazione, in deroga ai bandi ordinari per le case popolari, di un alloggio di edilizia sociale.

A Torino l’emergenza abitativa è disciplinata dal regolamento comunale n. 385 del 2019 (che ha sostituito il previgente regolamento n. 352 del 2012).

In particolare, l’articolo 10 del regolamento comunale fissa i requisiti specifici che devono essere soddisfatti da coloro i quali, sotto sfratto, chiedono l’emergenza abitativa. L’art. 10 dispone che:

«In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa esclusivamente i soggetti che, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo deve essere in ogni caso superiore al canone netto), siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente regolamento e, inoltre, siano in possesso dei requisiti, tra loro alternativi, sottoelencati alle lettere a) e b): a) regolare corresponsione del canone, per almeno 10 mesi, saldato entro 13 mesi dall’insorgenza della morosità, e fruizione di contributi economici erogati in base a specifico progetto personalizzato predisposto dai Distretti della Coesione Sociale o dai Servizi Socio Sanitari delle ASL territoriali nell’anno di insorgenza della morosità o nell’anno di esecuzione dello sfratto; b) regolare corresponsione del canone, per almeno 10 mesi, saldato entro 13 mesi dall’insorgenza della morosità, dovuta a calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente, oppure, dovuta a calo del reddito certificato anche inferiore al 50% (ma almeno del 30%) rispetto al reddito precedente se il canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 Euro) incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%».

I requisiti dell’emergenza abitativa si palesano piuttosto cavilosi e sono sostanzialmente finalizzati a restringere il numero di coloro i quali possono ottenere assistenza dal Comune.

È naturalmente necessario che siano indicati dei requisiti per accedere all’emergenza abitativa al fine di evitare che si possano verificare, come purtroppo sono documentati, casi di vero e proprio accesso abusivo alle, modeste, risorse pubbliche a disposizione.

Tuttavia vi sono almeno due gravi anomalie nel sistema delineato dal regolamento Comune di Torino e che l’attuale maggioranza consiliare che ha approvato il nuovo regolamento (che è al 99% identico a quello previgente) poteva provare a correggere, ma che invece è intervenuta lasciando del tutto inalterato l’impianto originario.

La prima evidente anomalia è che non viene di fatto in nessun modo valorizzata la grave situazione di indigenza in cui può venirsi a trovare chi non sia in grado di pagare il canone. Se, ad esempio, la morosità insorgesse a pochi mesi dall’inizio del rapporto contrattuale di locazione, l’emergenza abitativa non si attiverebbe in quanto mancherebbero i dieci mesi di canoni anzianità locatizia.

È evidente che tale requisito sia finalizzato a disincentivare pratiche scorrette (come ad esempio stipulare un contratto di locazione con l’intento, sin dall’inizio, di non corrispondere il canone al fine di ottenere una sistemazione abitativa a carico del Comune), tuttavia tale requisito molto spesso risulta essere eccessivamente penalizzante per chi, magari costretto a trovarsi rapidamente una nuova sistemazione abitativa (pensiamo ad una donna maltrattata dal marito o dal convivente) si trovi poi, nel giro di pochi mesi, non più in grado di pagare il canone.

La seconda grave anomalia, che ho recentemente segnalato al TAR in un ricorso depositato le settimane scorse, è l’assenza di qualsivoglia accenno a requisiti specifici per soggetti sotto sfratto che siano anche disabili civili.

Chi è affetto da disabilità, infatti, si trova in una posizione di maggior svantaggio e di tale peculiarità si dovrebbe tenere conto non solo al fine di stilare le graduatorie per le case popolari, ma anche per le situazioni di emergenza abitativa.

Nel caso in cui la domanda di emergenza abitativa venisse bocciata è possibile ricorrere, entro sessanta giorni, al TAR.

In ogni caso, qualora la domanda di emergenza abitativa venisse respinta, è necessario rivolgersi ai Servizi sociali (che andrebbero avvisati della situazione sin da quando insorge la morosità o comunque almeno dal momento in cui vengono notificati i primi atti di sfratto).

Come detto all’inizio ogni anno migliaia di torinesi vivono il dramma di perdere la casa, di non sapere dove trovare rifugio e sistemazione. Ci sono minori, anziani, disabili, donne sole, padri separati etc. che ogni giorno vivono una situazione angosciosa, disperante a cui spesso il Comune non è in grado di risolvere per l’assenza di risorse, nonostante il patrimonio immobiliare dell’Atc sia spesso considerevole ed in parte non utilizzato per il pessimo stato manutentivo in cui versano numerosi appartamenti.

Urge un intervento nel settore. A Torino serve un vero nuovo regolamento, ma servono anche idee e progetti innovativi che possano garantire a tutti il diritto all’abitazione, eventualemte anche oltre gli schemi già collaudati del passato e spesso fallimentari.

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