Quando si eredita un immobile e lo si vuole vendere, donare o ipotecare, non basta essere l’erede di fatto: occorre che la propria qualità di erede risulti dai registri immobiliari.
È qui che entra in gioco la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, uno degli adempimenti più trascurati nelle successioni, e tra i più costosi da ignorare.
Dal 18 dicembre 2025, con l’entrata in vigore della Legge di semplificazione n. 182/2025, questa formalità è diventata sensibilmente più agevole. Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Che cos’è l’accettazione dell’eredità
Nell’ordinamento italiano, il semplice decesso del defunto non basta a trasformare i chiamati all’eredità in eredi a pieno titolo: occorre accettare l’eredità.
L’accettazione può essere di due tipi:
Espressa: il chiamato dichiara formalmente, con atto pubblico, di accettare l’eredità.
Tacita: il chiamato compie un atto che presuppone inequivocabilmente la volontà di accettare, un atto che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede. Esempi classici sono la vendita di un bene ereditario, la gestione attiva del patrimonio del defunto, il pagamento di debiti ereditari con denaro dell’asse ereditario, o la partecipazione a giudizi nella veste di erede.
Esiste poi un caso di acquisto automatico: se il chiamato si trova già nel possesso dei beni ereditari e non provvede all’inventario entro tre mesi dalla morte, diventa erede puro e semplice per legge.
Perché la trascrizione è obbligatoria
Quando un immobile proveniente da successione viene venduto, il notaio deve verificare che l’accettazione dell’eredità sia correttamente trascritta nei registri immobiliari oppure provvedere direttamente a tale adempimento. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di una tutela essenziale sia per l’acquirente sia per l’eventuale banca che concede il mutuo per l’acquisto.
L’obiettivo è evitare il rischio dell’“erede apparente”, cioè il caso in cui chi vende l’immobile non sia il vero erede legittimato a disporne. In assenza delle necessarie verifiche, il vero erede potrebbe successivamente rivendicare il bene attraverso un’azione giudiziaria, chiedendone la restituzione. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità serve proprio a garantire maggiore sicurezza nella circolazione degli immobili ereditati e a tutelare chi acquista in buona fede.
Ma ci sono anche altri motivi tecnici per cui la trascrizione è indispensabile:
Continuità delle trascrizioni: senza di essa, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto nei confronti dei terzi. In pratica, chi compra non può far valere il proprio acquisto, e l’eventuale ipoteca iscritta dalla banca non si costituisce validamente.
Pubblicità sanante: questo istituto protegge chi ha acquistato in buona fede un bene con vizi nel titolo, purché siano trascorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto e non siano state proposte domande giudiziali di impugnativa. Senza la trascrizione dell’accettazione, questo meccanismo non può operare.
Procedure esecutive: se il bene è oggetto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione che rileva l’assenza della trascrizione deve dichiarare l’improcedibilità e ordinare la cancellazione del pignoramento.
La novità della Legge 182/2025: la dichiarazione sostitutiva
Fino a dicembre 2025, per poter trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità era necessario dimostrare concretamente il comportamento dell’erede attraverso specifici documenti, come ad esempio un atto di vendita, una sentenza o un atto pubblico dai quali risultasse in modo chiaro la volontà di accettare l’eredità.
Si trattava spesso di una ricostruzione documentale complessa, soprattutto nelle successioni più datate, dove reperire gli atti necessari poteva risultare difficile e rallentare notevolmente le operazioni immobiliari.
Con l’articolo 41 della Legge di semplificazione n. 182/2025, il legislatore ha aggiunto un nuovo strumento all’art. 2648 del Codice civile: la trascrizione può ora essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’erede o da un suo successore universale, che attesti l’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. oppure l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’art. 485 c.c.
In pratica: l’erede non deve più recuperare e produrre il documento originale che prova il comportamento concludente. È sufficiente una dichiarazione formale resa davanti al notaio che attesti l’avvenuta accettazione. Il notaio può quindi procedere alla trascrizione senza dover ricostruire l’intera storia documentale.
Questa riforma ha conseguenze pratiche molto concrete: si riducono tempi e costi, si sbloccano pratiche immobiliari rimaste ferme per mancanza di continuità nelle trascrizioni, e si semplifica in modo significativo la gestione delle successioni multigenerazionali. Se un genitore è deceduto senza aver trascritto l’eredità ricevuta dal nonno, oggi il nipote può sanare la situazione con una semplice dichiarazione autenticata.
Fino a quando è necessario trascrivere?
Nella pratica, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità viene generalmente effettuata entro vent’anni dalla morte del defunto. Anche se trascorso questo periodo l’acquirente potrebbe teoricamente essere tutelato dall’usucapione, l’orientamento più prudente continua a consigliare la trascrizione anche oltre il ventennio.
Questo perché l’azione di petizione di eredità non si prescrive e potrebbero esserci situazioni particolari in grado di interrompere o sospendere i termini dell’usucapione.
È inoltre importante chiarire un equivoco piuttosto diffuso: il termine di dieci anni dalla morte del defunto riguarda il diritto di accettare l’eredità, non l’obbligo o la necessità di trascrivere l’accettazione nei registri immobiliari.
I costi
Per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari interessata, gli oneri fiscali fissi sono:
- Imposta ipotecaria: 200 euro
- Imposta di bollo: 59 euro
- Tassa ipotecaria: 35 euro
A questi si aggiungono gli oneri professionali del notaio, variabili da professionista a professionista.
Un caso concreto per capire il rischio
Un esempio pratico aiuta a comprendere meglio la questione.
Tizio muore nel 2016 senza coniuge né figli e l’unico erede legittimo sembra essere il cugino Caio. L’anno successivo, Caio vende l’appartamento ereditato a Mevio ma, per evitare costi aggiuntivi e nonostante il parere contrario del notaio, non viene trascritta l’accettazione tacita dell’eredità.
Nel 2018 emerge però un testamento con cui Tizio aveva nominato erede Sempronio. Quest’ultimo agisce quindi con un’azione di petizione di eredità per rivendicare il bene. In assenza della trascrizione dell’accettazione ereditaria, Mevio, pur avendo acquistato in buona fede, non riesce a ottenere la tutela prevista dalla legge e rischia di perdere l’immobile acquistato.
Con le nuove regole introdotte dalla Legge 182/2025, una situazione simile potrebbe essere gestita in modo molto più semplice. Caio, infatti, avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione mediante una dichiarazione sostitutiva autenticata prima della vendita, consentendo così di tutelare pienamente l’acquirente ed evitare contestazioni future.
La dichiarazione di successione non basta
Un equivoco frequente: la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, e la trascrizione del relativo certificato, ha esclusivamente valenza fiscale.
Per espressa previsione normativa, non produce alcun effetto civilistico e non può sostituire la trascrizione dell’accettazione dell’eredità nei registri immobiliari.
Chi ha presentato la dichiarazione di successione non ha, per questo solo fatto, trascritto l’accettazione. Sono due adempimenti distinti, che rispondono a finalità diverse.





